06/10/2022

Il consiglio di Stato annulla il provvedimento sanzionatorio dell’AGCM nei confronti di Italpol

Inesistente il fine anticoncorrenziale

Con la sentenza n. 8399 del 30.9.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza impugnata, ha annullato il provvedimento dell’AGCM n. 27993 del 12.11.2019, che irrogava ad Italpol una sanzione pecuniaria pari a € 7.264.520,00 per una presunta intesa restrittiva della concorrenza, contraria all’art. 101 TFUE, tra le maggiori imprese attive nel settore dei servizi di vigilanza.

Secondo la tesi dell’AGCM, Italpol avrebbe utilizzato in modo anticoncorrenziale gli strumenti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, attraverso la formazione di RTI sovrabbondanti, e del subappalto, stipulando accordi di non partecipazione in cambio di quote di esecuzione dei servizi, nella partecipazione ad alcune procedure di aggiudicazione bandite tra il 2013 e il 2017.

Il Consiglio di Stato, condividendo le argomentazioni di Italpol, ha ritenuto – invece – inesistente il fine anticoncorrenziale, attesa l’insufficienza di elementi “endogeni” ed “esogeni” necessari a dimostrare un’intesa unica, complessa e continuata. I Giudici di Palazzo Spada, infatti, dopo aver ribadito i principi cardine in materia di intese restrittive della concorrenza, hanno ritenuto plausibile la spiegazione dei fatti in chiave concorrenziale offerta da Italpol, evidenziando altresì che la partecipazione in forma aggregata, anche sovrabbondante, non può costituire ex se un fenomeno patologico, indicativo della volontà di annichilire la concorrenza tra gli operatori che lo compongono.

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